Il tuo contratto di servizi logistici è pronto per la prossima crisi?

Eventi straordinari non sono più così straordinari. E quando accadono, è il contratto a fare la differenza tra gestione del rischio e contenzioso.

La pandemia ha cambiato il modo di scrivere (e leggere) i contratti di trasporto.

Eventi che prima erano considerati eccezionali sono diventati scenari concreti. E molte aziende si sono trovate con contratti incapaci di gestire queste situazioni.

Il risultato? Contenziosi, squilibri contrattuali e difficoltà operative.

Quando si può davvero parlare di forza maggiore

Durante il COVID-19, tribunali italiani ed europei hanno chiarito un punto fondamentale: non ogni difficoltà è “forza maggiore”.

Perché una clausola sia applicabile devono ricorrere alcuni requisiti:

  • imprevedibilità dell’evento
  • inevitabilità
  • estraneità alla sfera di controllo delle parti
  • impossibilità oggettiva della prestazione (non semplice aumento dei costi)

Qui si gioca la differenza tra impossibilità (art. 1256 c.c.) ed eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.).

Il limite dei contratti “pre-pandemia”

Molti contratti di servizi logistici continuano a utilizzare clausole di forza maggiore generiche, pensate per eventi rari e circoscritti.

Oggi questo approccio non è più sufficiente.

Le criticità più frequenti:

  • eventi non definiti in modo chiaro
  • assenza di obblighi di comunicazione
  • mancanza di meccanismi di sospensione o rinegoziazione
  • allocazione del rischio poco equilibrata

In uno scenario instabile, queste lacune si traducono in incertezza operativa.

Come cambiano le clausole di nuova generazione

Le clausole di forza maggiore stanno evolvendo. Non servono più solo a “sospendere” il contratto, ma a gestire la crisi.

Un contratto aggiornato dovrebbe prevedere:

  • elenco chiaro degli eventi rilevanti, includendo pandemie, emergenze sanitarie, blocchi doganali straordinari, guerre e crisi energetiche
  • obblighi di comunicazione tempestiva tra le parti
  • meccanismi di sospensione temporanea delle prestazioni
  • clausole di rinegoziazione automatica in caso di squilibrio economico
  • criteri di ripartizione dei costi aggiuntivi

Accanto alla forza maggiore, assumono un ruolo sempre più centrale anche le clausole di hardship e Material Adverse Change (MAC), che consentono di riequilibrare il contratto quando la prestazione diventa eccessivamente onerosa, senza arrivare alla risoluzione.

Contattaci per una revisione strategica delle clausole di forza maggiore e hardship e verifica se i tuoi contratti sono davvero in grado di affrontare la prossima crisi.